Regolamento di Polizia rurale del comune di Albenga – Revisione n.10 del 4/12/2012 licenziata dal Tavolo Verde in data 13/12/2012
TITOLO II – Norme generali per gli ambiti regolamentati
Art. 16 – Sciami di api
1. Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante e agli allevamenti.
2. Con richiamo specifico alle disposizioni di cui all’articolo 924 del codice civile, gli sciami sfuggiti agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi, soltanto qualora il proprietario degli sciami non li abbia recuperati entro due giorni.