Regolamento per la raccolta dei funghi del Comune di Rovereto approvato con deliberazione del Consiglio comunale 27.04.1992, n. 149
Art. 1 – Obbligatorietà del permesso
Ai sensi dell’art. 3 della L.P. n. 16/1991 sono tenuti all’obbligo dell’acquisizione del permesso di raccolta dei funghi spontanei sul territorio di questo Comune, i cittadini non residenti in un comune della Provincia di Trento.
Sono esclusi dal suddetto obbligo i non residenti nella Provincia di Trento, nel caso in cui risultino proprietari o possessori di aree boscate ubicate sul territorio comunale, purché di superficie non inferiore ad 1 (un) ettaro, costituite in un corpo unico, limitatamente alla raccolta su fondi in proprietà o possesso.
Art. 11 – Sanzioni amministrative
[…]
Al fine di non essere considerato raccoglitore e pertanto non soggetto alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma, colui che trasporta più di due chilogrammi di funghi allo stato fresco deve dimostrare l’origine legittima della raccolta.
A tale scopo la merce deve essere accompagnata da una dichiarazione del raccoglitore che contenga: l’indicazione del quantitativo e della specie dei funghi, del giorno di raccolta, delle generalità e del domicilio del raccoglitore.
Nel caso di raccolta giornaliera superiore ai due chilogrammi per persona, la dichiarazione deve indicare anche gli estremi dell’autorizzazione in deroga, come disposto dall’art. 6 del D.P.G.P. 13.01.1975 n. 4-35/Legisl.
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si intendono posseduti dalla persona i funghi anche solo in detenzione della medesima. Quelli la cui detenzione non è chiaramente attribuibile ad una singola persona, in quanto posti di fatto nella disponibilità di una pluralità di persone, sono considerati posseduti in quota dalle persone medesime, ai sensi dell’art. 7 del citato D.P.G.P. 13.01.1975 n. 4-35/Legisl.