Regolamento del comune di Alghero per il trattamento degli oggetti ritrovati del 15 maggio 2014
ARTICOLO 19 – REPERIMENTO DI ANIMALI
Per il reperimento di animali mansuefatti come ovini, suini, equini ed altro, andranno seguite anche le norme previste dall’art. 925 del Codice Civile (di talché, gli stessi appartengono a chi se ne è impossessato se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano). In caso di rinvenimento di animali domestici (cani, gatti..) – nel precisare che gli stessi non potranno essere consegnati e depositati presso il Comando di Polizia Municipale – si seguiranno le disposizioni di cui alla normativa regionale vigente