Decreto della Regione Sicilia – Assessorato Territorio ed Ambiente – del 1° giugno 2007
Art. 3 – PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE E DELLE STRUTTURE BALNEARI
Sulle spiagge e presso le strutture balneari dei comuni costieri della Regione Siciliana, dove è consentita la balneazione, o comunque dove si svolgono attività connesse ad essa è vietato:
1. il tiro a secco di imbarcazioni, salvo casi di forza maggiore, fatta eccezione per i natanti destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
2. lo stendimento e la tinteggiatura delle reti;
3. il transito, la sosta ed il bagno di cani ed altri animali, anche se al giunzaglio, al di fuori degli spazi attrezzati per l’accesso di animali di affezione ai sensi dell’art. 4 della L.R. N° 15/05. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio ed i cani guida per i non vedenti;
4. lo svolgimento di giochi che possono recare danno o molestia a persone, quali palloni, tamburelli, frisbee, etc.; detto divieto è da intendersi esteso anche agli specchi acquei prospicienti le spiagge fino ad una distanza di metri 25 dal limite acque sicure;
5. l’esercizio di qualsiasi attività senza autorizzazione dell’Autorità Marittima che disporrà le prescrizioni necessarie ai fini della sicurezza dei bagnanti;
6. l’accensione di fuochi a combustibile o a energia elettrica nelle cabine o fuori dai luoghi a ciò destinati; è vietata l’accensione di qualsiasi fuoco sulla spiaggia;
7. è vietato campeggiare o pernottare sulla spiaggia nonché l’uso come abitazione delle cabine;
8. la produzione di suoni molesti a mezzo di altoparlanti o di amplificatori di qualsiasi genere e, comunque, di rumori che possano arrecare pregiudizio alla normale percezione dei segnali di allarme vocali o a mezzo di ausiili sonori. In ogni caso, è comunque obbligatorio mantenere il volume e l’intensità sonora delle emissioni entro i limiti consentiti dalle norme in vigore.
L’organizzazione occasionale di serata danzanti deve essere preventivamente autorizzata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza sentita l’Autorità Marittima ai fini dell’uso del demanio marittimo;
9. occultare, danneggiare, spostare segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, cartelli).