Regolamento di polizia rurale del comune di Subbiano
Art. 9
CASI DI OBBLIGO DI CHIUSURA DEI PASCOLI
1. Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che hanno l’istinto di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non è chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non sono sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
Art. 11
CUSTODIA DEGLI ANIMALI PASCOLANTI
1. Il bestiame del pascolo è guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.
2. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.