Regolamento di Polizia Rurale del comune di Umbertide approvato con deliberazione n. 35 del 12/1/1954
TITOLO II° BENI PATRIMONIALI
CAPO I – PASCOLO
Art. 88
È vietato lasciare bestie al pascolo, anche su propri fondi, senza persona di guardia eccetto che si tratti di fondi chiusi.
Art. 89
Nelle private proprietà non è permesso di lasciare sciolta a pascolo animali che abbiano il vizio di cozzare o di calciare, se la località non sia chiusa mediante muro o siepe robusta da ogni parte in modo che sia impedito agli animali di uscire.
[…]
Art. 91
È vietato di lasciare vagare, senza custodia, nelle pubbliche vie e nei luoghi pubblici bestie bovine, equine, suine, caprine, ovine, oche anitre, ecc…