Regolamento del comune di Chieti per il divieto di utilizzo di petardi e botti di ogni genere su tutto il territorio comunale
Art. 1
È vietato far esplodere botti e petardi di qualsiasi tipo (con eccezione di fuochi pirotecnici solo figurativi, ma senza botti mediante l’uso di idonea tecnologia che eviti rumore, regolarmente autorizzati dall’Autorità di PS secondo le vigenti normative):
a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, soggette ad autorizzazione di polizia e/o commerciale, di qualsiasi tipo;
b) all’interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (es. canile, colonie feline etc.), nonché nelle loro immediate vicinanze e comunque entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitino o siano presenti delle persone o animali.