Regolamento dei servizi cimiteriali del comune di Padova
Art. 53 – Dispersione delle ceneri
Nel caso in cui la dispersione in natura sia eseguita all’interno del territorio del Comune, devono essere osservate le prescrizioni indicate all’art. 50 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, ed inoltre è vietato lo spargimento:
1. a meno di cinquecento metri da strade, viottoli, sentieri e vie di comunicazione;
2. all’interno o a meno di cinquecento metri da parchi o giardini pubblici;
3. a meno di cinquecento metri da aree occupate da insediamenti abitativi o produttivi;
4. in aree di terreno coltivato;
5. all’interno di edifici o manufatti.
La dispersione nei fiumi, all’interno del territorio comunale, avviene unicamente attraverso l’immissione in acqua dell’intera urna in materiale biodegradabile.
Salvo il caso di cui al comma precedente, l’urna vuota potrà essere restituita al Servizio cimiteriale, per il corretto smaltimento.
Lo spargimento in area cimiteriale o in natura è consentito anche per le ceneri già tumulate in cimitero, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge e al primo comma del presente articolo, per il rilascio della relativa autorizzazione.
Art. 54 – Interramento dell’urna cineraria
L’interramento dell’urna realizzata in materiale metallico va effettuata all’interno di un manufatto in materiale cementizio, come prescritto dall’art.1/A dell’allegato “A”.
L’interramento dell’urna cineraria in materiale biodegradabile, a diretto contatto col terreno, è equiparato a tutti gli effetti allo spargimento in area cimiteriale.
Al di fuori dei cimiteri è in ogni caso vietato l’interramento dell’urna.